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Lo statuto

Il documento normativo che stabilisce le regole fondamentali e la struttura organizzativa dell’istituzione.
Delinea gli scopi, i diritti e i doveri di tutti gli attori coinvolti, compresi amministratori, personale, genitori e studenti.

Capo I

Origine, scopo e patrimonio
Nell’anno 1860 per iniziativa del Priore Don Febbraro Stefano e con la generosità di alcuni benefattori viene fondato ad Orbassano un Asilo Infantile con sede in Via Roma.
Il 10 gennaio 1861 l’Asilo viene eretto Ente Morale con R.D. di Vittorio Emanuele II.
A seguito dell’art 1 della Legge 17 Luglio 1890 tale Asilo Infantile divenne I.P.A.B. (Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza).
Per la tenace volontà e solerte iniziativa dell’allora Parroco e Presidente dell’Ente Don Pietro Giordano nel Novembre del 1959 l’Asilo si trasferì dalla sede iniziale di Via Roma, presso la nuova sede di Via Fabio Filzi, 12 in Orbassano (To), in immobile di proprietà dell’Ente stesso.
All’Asilo Infantile di Orbassano (To), con deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n.3112174 del 20 gennaio 1992 ai sensi della L.R. 19 -3-1881 N.10 è stata riconosciuta la Personalità Giuridica di Diritto Privato come Ente.
Con Decreto Giunta Regionale n.5124165 del 14 aprile 1993 la Scuola Materna ex IPAB ha assunto la denominazione Scuola Materna Don Giordano.
Il 28 gennaio 2010 è trasformata in Fondazione.
La Fondazione denominata Scuola Materna Don Giordano. La Fondazione ha la sua sede in Orbassano – Via Fabio Filzi, 12.
La Fondazione Scuola Materna Don Giordano non ha scopo di lucro.
Lo scopo della Fondazione è quello di accogliere i bambini senza distinzione di sesso, razza residenti in Orbassano , ed eventualmente in comuni limitrofi di età compresa fra i tre e i sei anni, e di provvedere all’educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita.
Saranno inoltre accolti, gratuitamente o con retta ridotta, secondo l’andamento del Bilancio, anche bambini che le proprie famiglie si trovano in momentaneo disagio economico.
Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:
Fondo di dotazione indisponibile costituito:
  • dall’immobile in cui viene svolta l’attività istituzionale dell’Ente, ubicato in Orbassano Via Fabio Filzi 12 insistente su terreno descritto alla pagina 62 del Catasto terreni al Foglio 21 n.569-717 e 718 di circa mq.3230.

Patrimonio disponibile costituito dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari:
  • terreno agricolo di mq.1714 ubicato in Orbassano Regione Cappella Sant’Anna descritto alla partita 62 del Catasto Terreni Foglio 27 n.168 seminativo.

Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonchè elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.
Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui beni della Fondazione, originariamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla Provincia per le verifiche previste dal disposto del terzo comma dell’articolo 18 del Decreto legislativo n. 207, in data 4 maggio 2001.

È istituito l’albo dei Sostenitori della Fondazione, nel quale vengono iscritti coloro che nel 2009 avevano pagato una tessera per far parte dell’Assemblea Generale dei Soci dell’ex I.P.A.B Scuola materna Don Giordano e le altre persone fisiche che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio d’Amministrazione.

Ai Sostenitori è richiesto di condividere e di collaborare al miglior raggiungimento dell’obiettivo educativo che si propone la scuola, e di versare nel termine stabilito la quota annuale di contribuzione.

Sono Soci sostenitori della Fondazione tutti coloro che ne fanno richiesta su presentazione di almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I Soci sostenitori iscritti all’Albo di cui al primo comma si riuniscono almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente.

L’Assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti almeno la metà degli iscritti all’albo ed in regola con il pagamento della quota.

In seconda convocazione, l’Assemblea è valida se sono presenti almeno un numero di soci doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea dei Soci sostenitori:

  • formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione, nonchè sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  • elegge un componente del Consiglio di amministrazione.


Le riunioni dei Soci sostenitori iscritti all’Albo sono presiedute dal Presidente eletto di volta in volta dall’Assemblea stessa.

La qualifica di Socio sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata.

I Soci sostenitori iscritti all’Albo possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, comunque sono ritenuti decaduti tutti quelli che entro il 30 marzo dell’anno non sono in regola con la contribuzione annuale.

Capo II

Organi della fondazione

Sono Organi dell’Ente:
1) Assemblea dei Soci sostenitori della Fondazione
2) Il Consiglio di Amministrazione
3) Il Presidente

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione  è composto da:
1) Il Parroco membro di diritto con la carica di Presidente e Legale rappresentante.
2) Un membro eletto dall’Assemblea dei Soci sostenitori.
3) Due membri eletti dal parroco pro tempore della Parrocchia San Giovanni Battista di Orbassano
4) Un componente nominato dal Sindaco del Comune di Orbassano

Il Consiglio d’amministrazione in prima seduta nomina il Vice Presidente, il responsabile finanziario e contabile ed il segretario. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, ne fa le veci con tutte le necessarie attribuzioni, il Vicepresidente che viene eletto.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Capo III

Competenze del consiglio di amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all’anno e in ogni caso in epoca opportuna per l’approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d’urgenza, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione:
1) definisce gli obiettivi, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
2) approva le variazioni al bilancio;
3) delibera i regolamenti;
4) delibera l’accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonchè gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
5) delibera le modifiche delle statuto; con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti di cui uno deve essere il Presidente;
6) delibera l’estinzione e la devoluzione del patrimonio dell’Ente con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione presenti. Il verbale originale sarà munito del timbro dell’Ente e custodito presso la sede dell’Ente stesso.

Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
1) sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
2) rappresenta l’Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
3) firma la corrispondenza, gli atti d’ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
4) Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest’ultimo dal consigliere più anziano d’età.

Capo V

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:
1) alla preparazione dei programmi di attività dell’Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
2) all’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il bilancio.

Il Tesoriere è inoltre, il responsabile delle risorse dell’Ente, del maneggio del denaro dell’Amministrazione. E’ incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

L’Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria o di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

Capo VI

Norme generali d’amministrazione

L’esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Nel caso di estinzione dell’Ente, a norma dell’art. 27 del C.C., il patrimonio restante dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto alla Parrocchia san Giovanni Battista di Orbassano che non ha scopo di lucro e che lo utilizzerà per fini socio-assistenziali.

Capo VII

Norme generali d’amministrazione

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Entro 4 mesi dall’iscrizione del presente Statuto al registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n.361 el 10 febbraio 2000, dovrà essere costituito il nuovo Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all’art. 7.